Statuto


STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CATARATTA CONGENITA


 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- L’Associazione di volontariato Cataratta Congenita, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Grosseto, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 28/1993, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART. 2 - L'associazione è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all’elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall’aderente in nome e per conto dell’associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 – L’associazione si propone di promuovere e favorire in Italia ed all’estero, con prestazioni non occasionali di volontariato, la conoscenza della patologia nota come “cataratta congenita” e di aiutare coloro che ne sono affetti direttamente e indirettamente attraverso un sostegno sia economico sia culturale.

ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati l’associazione potrà organizzare incontri, dibattiti, attività ricreative, promuovere e mantenere rapporti con enti pubblici e privati, con altre associazioni, con operatori ed esperti nel campo della cataratta congenita e dell’oftalmologia pediatrica, promuovere qualsivoglia manifestazione o iniziativa che si reputi utile allo scopo sociale.


TITOLO II

I SOCI

 
ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi  indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità: 1) indicare nome e cognome, luogo di nascita, codice fiscale, professione e residenza; 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; 3) autocertificare l’assenza di carichi penali e pendenti. Per quanto concerne il punto 3 il Consiglio Direttivo, qualora ritenuto necessario, si riserva di richiedere l’esibizione del certificato dei carichi penali pendenti. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera  almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;  per danni morali e materiali  arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui  il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione. 

ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8 -  La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile ed è deliberata dall’Assemblea dei soci.

ART. 9 – Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

 

ART. 10 –  Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:


- Assemblea dei soci;


- Consiglio direttivo;


- Presidente;


- Vice Presidente;


- Tesoriere. 


ART. 11 -  L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l’assemblea dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Giugno. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto od in alternativa con avviso sul blog dell’associazione o per e-mail contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 13 - L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione, il Consiglio Direttivo dovrà  convocare un’assemblea straordinaria e  saranno necessarie  le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti  dei presenti.

Ogni  delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.    

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART. 14 -  L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo;

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;

- approvare il bilancio di previsione;

- approvare il bilancio consuntivo;

- deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto;

- fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;

- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell’associazione;

- decidere in via definitiva sull’espulsione di un associato;

- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;

- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’associazione);

-determinare la sede dell’associazione e trasferirla ovunque in Italia, istituire sedi secondarie e sezioni distaccate ovunque in Italia.

ART. 15 – Le variazioni dello statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria. E’ indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti; in seconda convocazione è indispensabile unicamente il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

ART. 16 -  Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da 5 a 9 membri (Presidente, Vice Presidente,  Tesoriere, Consiglieri)  e si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e può venire rieletto. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’assemblea dei soci che sarà convocata entro 3 mesi.

ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:

E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare i compiti del Consiglio direttivo sono:
- proporre la quota sociale annuale;

- fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;

- redigere i bilanci;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione;

- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’assemblea.

ART. 19 - Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione;

- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente (più anziano d’età nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente. In mancanza di Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano d’età.

ART. 20 - Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate. Nei confronti dei soci e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 21 - Il Tesoriere è colui al quale spetta il compito di curare l’amministrazione dell’associazione, tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO IV

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

 
ART. 22 –  Le entrate della associazione sono costituite da: 

- contributi dei soci;

- contributi di privati;

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni o lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 23  - I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Vice-Presidente (o altro componente del Consiglio direttivo, secondo la deliberazione specifica); è fatto d’obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART. 24 – L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’associazione almeno sette giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell’associazione.

ART. 25 -  Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, scientifico che si reputino utili allo scopo sociale. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.



TITOLO V

ATTIVITA’  SECONDARIE

ART.  26 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.


TITOLO VI

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 27 – L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio direttivo e approvata, con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti, dall’assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.


TITOLO VII

NORME RESIDUALI

ART. 28 -  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

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